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fattura iva comunità europea

Il Vies  (VAT Information Exchange System) è un sistema di scambi automatici tra le amministrazioni finanziarie degli Stati membri dell'Unione Europea, la cui base giuridica è il Regolamento UE 904 /2010, (che ha sostituito il 7 ottobre 2010 il Regolamento CE 1798/2003 ).  Attivo dal 1 gennaio 1993, la finalità del Vies è il controllo delle transazioni commerciali in ambito comunitario e dei soggetti passivi Iva che le pongono in essere. In questo contesto, il servizio "Partite Iva comunitarie" consente agli operatori commerciali titolari di una partita Iva che effettuano operazioni intracomunitarie, di verificare la validità del numero di identificazione Iva dei loro clienti.
Si ricorda che un’operazione è intracomunitaria quando realizzata da un soggetto passivo Iva identificato in uno Stato membro dell'Unione Europea verso un soggetto passivo Iva identificato in un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Gli operatori commerciali in ambito comunitario devono essere identificati da un codice Iva attribuito dalle rispettive amministrazioni nazionali. Essi sono, pertanto, tenuti ad indicare sulle fatture di vendita il numero identificativo Iva della controparte. Tale numero deve essere formalmente corretto e corrispondere ad un operatore Iva esistente ed in attività.
La verifica del numero identificativo Iva digitato avviene attraverso il collegamento con i sistemi fiscali degli Stati membri. Non esiste, infatti, una base dati a livello comunitario ma per effettuare il controllo, le richieste sono inviate allo Stato membro selezionato che, per fornire la risposta, accede alla propria base dati nazionale.
La base dati italiana è stata aggiornata a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 27 del DL 78/2010 e dei relativi provvedimenti attuativi (provvedimenti del Direttore dell’Agenzia n. 188376 e n. 188381 dello scorso 29 dicembre 2010) che hanno previsto un regime di autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie.

Chiunque intenda effettuare un’operazione intracomunitaria deve quindi dichiarare  preventivamente l’intenzione allo Stato membro di appartenenza il quale effettuerà le apposite verifiche. Dopo aver attentamente visionato tutta la documentazione fornita dal soggetto richiedente, lo Stato deciderà se approvare o meno l’operazione. La mancata approvazione di una richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate di uno Stato membro avviene solitamente in seguito alle seguenti circostanze:
•    mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972, che comportano la cessazione d’ufficio della partita IVA;
•    mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972 e dalla normativa collegata legittimanti l’inclusione nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie;
•    analisi del rischio della posizione del contribuente sulla base dei criteri individuati con apposito provvedimento previsto dal comma 15-quater dell’articolo 35 del d.P.R. n. 633/72;
•    riscontro circa l’esattezza e la completezza dei dati forniti per la identificazione ai fini dell’IVA a norma dell’articolo 214 della Direttiva 2006/112, effettuato anche con riferimento ai criteri individuati con il Regolamento (UE) del 7 ottobre 2010, n. 904;
•    verifica delle seguenti situazioni:
a) soggetto identificato ai fini dell’IVA che abbia dichiarato di non esercitare più la propria attività economica, come definita all’articolo 9 della Direttiva 2006/112/CE, o per il quale l’Amministrazione finanziaria abbia ritenuto che non eserciti più l’attività economica;
b) soggetto che abbia dichiarato dati falsi per un’identificazione IVA o non abbia comunicato eventuali cambiamenti dei propri dati tali che, se l’amministrazione tributaria ne fosse stata a conoscenza, avrebbe rifiutato l’identificazione ai fini IVA o avrebbe cessato d’ufficio la partita IVA;
•    riscontro di gravi inadempimenti relativi agli obblighi dichiarativi IVA nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di presentazione della dichiarazione di volontà;
•    precedente coinvolgimento in frodi fiscali del titolare della ditta individuale, del rappresentante legale, degli amministratori o dei soci del soggetto richiedente l’autorizzazione;
•    altri elementi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria rappresentativi di criticità e di rischio.

In conclusione possiamo affermare che il VIES rappresenta un sistema informatizzato istituito con lo scopo di rendere più sicuri gli scambi commerciali che avvengono all’interno della Comunità europea attraverso la possibilità data alle aziende di controllare rapidamente le partite IVA dei propri clienti e quella di monitorare, rilevando possibili irregolarità, il flusso di tali scambi intracomunitari data alle amministrazioni economiche della Comunità.

Salvatore C Parlacino

Nato a Catania, classe ‘77, appartenete alla generazione X che ha vissuto il passaggio dall’analogico al digitale, prende la Maturità Scientifica nel lontano 1996 presso il Liceo Scientifico V...

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